Art. 3.

      1. Dopo l'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, è inserito il seguente:

      «Art. 7-bis. (Assicurazione facoltativa). - 1. Possono iscriversi all'assicurazione anche le persone che non svolgono in via esclusiva attività di lavoro in ambito domestico di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), limitatamente alla prestazione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9».